martedì 22 dicembre 2009

GARANTE PRIVACY: "Linee guida in tema di referti medici on-line"




GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
LINEE GUIDA IN TEMA DI REFERTI ON-LINE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA
2. FRUIZIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE
3. INFORMATIVA E CONSENSO
4. ARCHIVIO DEI REFERTI
5. COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'INTERESSATO
6. MISURE DI SICUREZZA E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA
L'Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito all'utilizzo dei dati personali nell'ambito di alcune iniziative sorte nel processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata che ha generato un maggiore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure.

All'interno di tali iniziative è stato riscontrato essere di recente molto diffusa in numerose strutture sanitarie, soprattutto private, l'offerta di servizi gratuiti generalmente riconducibili all'espressione “referti on-line”, consistenti nella possibilità per l'assistito di accedere al “referto” –inteso come la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale- con modalità informatica. Analogamente è concessa all'assistito la possibilità di decidere -di volta in volta o una tantum- di ricevere telematicamente i predetti esiti clinici direttamente attraverso il proprio medico curante o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS).

Tale modalità di conoscibilità dei referti viene generalmente realizzata attraverso due modalità:

1) la ricezione del referto presso la casella di posta elettronica dell'interessato;

2) il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare il download del referto.

In quest'ultimo caso, che sembra essere il più utilizzato, al paziente viene generalmente fornito un nome utente ed una password all'atto della prenotazione o dell'effettuazione dell'esame.

In alcune delle iniziative esaminate è anche possibile effettuare il download del “reperto” (inteso come il risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato, come ad es. un'immagine radiografica, un'ecografica o un valore ematico) assieme al referto stilato dal medico.

Talvolta, il paziente viene avvisato della possibilità di visualizzare il referto attraverso una delle modalità sopra descritte mediante l'invio di uno short message service (sms) sul numero di telefono mobile fornito alla struttura sanitaria dallo stesso paziente all'atto dell'adesione al servizio.

Le presenti linee guida non intendono disciplinare gli aspetti relativi alla validità legale del referto -che rimane regolata dalla specifica normativa di settore- ferme restando, ovviamente, anche le disposizioni relative alla firma elettronica del documento informatico, con specifico riferimento alle metodologie dell'autenticazione informatica ove applicabili (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).

Allo stato delle notizie acquisite, non consta l'esistenza di una normativa in merito a tali modalità di consegna dei referti. Ciò stante, si è osservato che nella quasi totalità delle iniziative esaminate, la refertazione on-line non sostituisce le normali procedure di consegna dei referti, che restano, in ogni caso, disponibili in formato cartaceo -ai sensi e per gli effetti di legge- presso la struttura sanitaria dove è stata erogata la prestazione. Il paziente, infatti, può generalmente ritirare i referti in originale1. Tali servizi, infatti, non si propongono -di regola- di sostituire la refertazione cartacea, bensì di anticiparla, fornendo un'anteprima dei referti, attraverso la visualizzazione e la stampa dei documenti stessi non appena questi siano resi disponibili dalla struttura erogatrice della prestazione sanitaria.

Si ritiene opportuno precisare che i servizi oggetto delle presenti linee guida sono da considerare del tutto distinti e autonomi dal Fascicolo sanitario elettronico (Fse)2, consistendo quest'ultimo nell'insieme delle informazioni relative ai diversi eventi clinici (e, quindi, non solo quelle sui referti) occorsi ad un individuo durante la sua vita, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari-in qualità di autonomi titolari del trattamento- che assistono nel tempo l'interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura.

Con le presenti linee guida si intende individuare uno specifico quadro unitario di garanzie per i cittadini nei confronti di alcuni servizi, attualmente in uso, consistenti nella possibilità di ricevere via posta elettronica o di consultare telematicamente il referto relativo ad un singolo evento sanitario (es. analisi cliniche) non appena lo stesso sia reso disponibile da parte dell'organismo sanitario presso il quale si è rivolto l'interessato.

Sommario

2. FRUIZIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE
In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).

Come già anticipato, la mancanza di specifiche disposizioni normative in merito a tali modalità di consegna dei referti determina che tali servizi devono essere considerati facoltativi per l'interessato, ovvero offerti con modalità tali da rendere possibile a quest'ultimo di potere comunque scegliere di ritirare il referto in formato cartaceo.

All'interessato deve essere consentito, infatti, di scegliere -in piena libertà- se accedere o meno al servizio di refertazione on-line, garantendogli in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione.

La struttura sanitaria deve, anche, garantire all'interessato di decidere liberamente -sulla base di una specifica informativa e di un apposito consenso in ordine al trattamento dei dati personali connessi a tale servizio- di aderire o meno a tali servizi di refertazione, senza alcun pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste.

Qualora l'interessato abbia scelto di aderire ai suddetti servizi di refertazione, deve essergli concesso -in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta- di manifestare una volontà contraria, ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione on-line precedentemente scelto.

Anche nel caso di comunicazione del referto presso l'indirizzo della casella di posta elettronica fornito dall'interessato, a quest'ultimo deve essere concessa la possibilità di confermare l'indirizzo di posta elettronica in cui ricevere tale comunicazione in occasione dei successivi accertamenti clinici. Resta ferma l'operatività del sistema che verrà adottato ai sensi del d.P.C.M. 6 maggio 2009 in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

Per quanto riguarda la possibilità per l'interessato di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici al medico curante o al MMG/PLS dallo stesso indicato, tale volontà deve essere manifestata di volta in volta. All'interessato deve, infatti, essere concesso il diritto di non comunicare sistematicamente al medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere, di volta in volta, quali referti mettere a disposizione del proprio medico. Tale garanzia deve intendersi operante sia nel caso più frequente in cui l'interessato autorizzi la comunicazione del referto presso la casella di posta elettronica del medico curante, sia in quello in cui autorizzi la struttura sanitaria a fornire le credenziali di autenticazione direttamente al medico, affinché quest'ultimo effettui il download del suo referto.

Nel caso di utilizzazione del servizio di avviso tramite sms della disponibilità alla consultazione dei referti attraverso le modalità sopra descritte, nel messaggio inviato deve essere data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del dettaglio della tipologia di accertamenti effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate all'interessato (Cfr. successivo punto 6).

Sommario

3. INFORMATIVA E CONSENSO
Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli in relazione al trattamento dei propri dati personali, il titolare del trattamento deve previamente fornirgli un'idonea informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione on-line (artt. 13, 79 e 80 del Codice). Tale informativa, che può essere resa anche unitamente a quella relativa al trattamento dei dati personali per finalità di cura ma distinta da essa, deve indicare, con linguaggio semplice, tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Codice. In particolare, deve essere evidenziata la facoltatività dell'adesione a tali servizi, aventi la finalità di rendere più rapidamente conoscibile all'interessato il risultato dell'esame clinico effettuato.

L'informativa deve rendere note all'interessato anche le modalità attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice.

Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, il titolare deve formare adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di un più efficace rapporto con gli interessati.

Dopo aver fornito l'informativa, il titolare del trattamento deve acquisire un autonomo e specifico consenso dell'interessato a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, attraverso le suddette modalità di refertazione.

Sommario

4. ARCHIVIO DEI REFERTI
In alcune delle iniziative di refertazione on-line in essere, è offerto all'interessato anche un servizio aggiuntivo, solitamente gratuito, consistente nella possibilità di archiviare, presso la struttura sanitaria, tutti i referti effettuati nei laboratori della stessa. Il suddetto archivio è generalmente consultabile on-line dall'interessato, il quale può anche effettuare il download dei referti ivi raccolti.

Il titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato tale servizio di archiviazione è tenuto a fornire allo stesso una specifica informativa ed ad acquisire un autonomo consenso.

Tali archivi, raccogliendo tutti i referti effettuati nel tempo dall'interessato ed essendo realizzati presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., laboratorio di analisi, clinica privata), ricadono nella definizione di dossier sanitario, secondo quanto indicato nel richiamato Provvedimento del Garante del 16 luglio 2009, recante “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario”. Ciò stante, il titolare del trattamento che intenda offrire all'interessato la possibilità di raccogliere i referti in tali archivi deve tenere conto delle garanzie –anche di sicurezza- individuate nel citato provvedimento per i dossier sanitari.

Sommario

5. COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'INTERESSATO
Secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice, i dati personali inerenti allo stato di salute devono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dallo stesso o dal titolare. Il secondo comma di tale disposizione prevede che il titolare o il responsabile possano autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato.

L'abilitazione all'accesso dei suddetti sistemi di refertazione deve, pertanto, essere consentita all'interessato nel rispetto delle cautele previste dalla disciplina di settore già applicabili anche per il cartaceo e richiamate dal Garante nel provvedimento generale del 20053. In particolare, nel caso di specie, l'intermediazione può essere soddisfatta accompagnando la comunicazione del reperto con un giudizio scritto e la disponibilità del medico a fornire ulteriori indicazioni su richiesta dell'interessato.

I titolari del trattamento, nell'offrire tali servizi, devono tenere conto delle disposizioni di settore che prevedono -nella comunicazione dei referti e nella illustrazione del loro significato diagnostico- una specifica attività di consulenza da parte del personale medico (ad esempio, nel caso di indagini cliniche volte a rivelare direttamente o indirettamente l'infezione da HIV4). La necessità di assicurare una consulenza genetica appropriata nell'effettuazione di test genetici5 -anche prenatali- fa ritenere di potere, poi, escludere la possibilità di offrire tali servizi di refertazione nel caso in cui l'interessato si sottoponga a tali indagini cliniche.

Sommario

6. MISURE DI SICUREZZA E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante i servizi di refertazione on-line impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 31 del Codice, ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.) e, in particolare, laddove applicabili, quelle richieste dalla regola 24 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B) al Codice, laddove per il trasferimento di dati idonei a rivelare l'identità genetica di un individuo viene richiesto il ricorso alla cifratura.

Per la consegna degli esiti dell'attività diagnostica e di analisi biomedica si prospettano attualmente i due diversi scenari sopra descritti che pongono problemi di protezione dei dati da affrontare con differenti approcci.

Scenario 1 – consultazione on-line dei referti tramite servizi Web accessibili da Internet.
Nel caso in cui il servizio che si intenda offrire consti nella possibilità per l'interessato di collegarsi al sito Internet della struttura sanitaria che ha eseguito l'esame clinico, al fine di effettuare la copia locale (download) o la visualizzazione interattiva del referto, devono essere adottate delle specifiche cautele quali:

1. protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli https sslSecure Socket Layer);

2. tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni contenute nel file elettronico nel caso di sua memorizzazione intermedia in sistemi di caching, locali o centralizzati, a seguito della sua consultazione on-line;

3. l'utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell'interessato attraverso ordinarie credenziali o, preferibilmente, tramite procedure di strong authentication;

4. disponibilità limitata nel tempo del referto on-line (massimo 45 gg.);

5. possibilità da parte dell'utente di sottrarre alla visibilità in modalità on-line o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.

Scenario 2 – spedizione del referto tramite posta elettronica.
Qualora il titolare del trattamento intenda inviare copia del referto alla casella di posta elettronica dell'interessato, a seguito di sua richiesta, per il referto prodotto in formato digitale devono essere osservate le seguenti cautele:

1. spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nella body part del messaggio;

2. il file contenente il referto dovrà essere protetto con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che potranno consistere in una password per l'apertura del file o in una chiave crittografica rese note agli interessati tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei referti (Cfr. regola 24 del Disciplinare tecnico allegato B) al Codice). Tale cautela può non essere osservata qualora l'interessato ne faccia espressa e consapevole richiesta, in quanto l'invio del referto alla casella di posta elettronica indicata dall'interessato non configura un trasferimento di dati sanitari tra diversi titolari del trattamento, bensì una comunicazione di dati tra la struttura sanitaria e l'interessato effettuata su specifica richiesta di quest'ultimo;

3. convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di verifica on-line, in modo da evitare la spedizione di documenti elettronici, pur protetti con tecniche di cifratura, verso soggetti diversi dall'utente richiedente il servizio.

In ogni caso, per il trattamento dei dati nell'ambito dell'erogazione del servizio on-line agli utenti deve essere garantita la disponibilità di:

1. idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati), prevedendo il ricorso alla strong authentication con utilizzo di caratteristiche biometriche nel caso del trattamento di dati idonei a rivelare l'identità genetica di un individuo;

2. separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali trattati per scopi amministrativo-contabili.

Il titolare del trattamento deve, inoltre, prevedere apposite procedure che rendano immediatamente non disponibili per la consultazione on-line o interrompano la procedura di spedizione per posta elettronica dei referti relativi a un interessato che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso al sistema di consultazione on-line o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei propri dati personali.

In ogni caso devono essere adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per rispettare il divieto di diffusione dei dati sanitari prescritto dal Codice (artt. 22, comma 8 e 26, comma 5).


1 Al riguardo, cfr. art. 5, comma 8, legge 29 dicembre 1990, n. 407 e art. 4, comma 18, legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2 Provvedimento del Garante del 16 luglio 2009, recante "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario", pubblicato in G.U. n. 178 del 3 agosto 2009 e consultabile sul sito: www.garanteprivacy.it [doc.web n. 1634116].
3 Cfr. punto 4 del provvedimento del Garante del 9 novembre 2005 "Strutture sanitarie: rispetto della dignità" consultabile sul sito www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1191411.
4 Cfr. art. 5, l. 5 giugno 1990, n. 135, Relazione al parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV nell’anno 2006, Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Manuale di informazioni pro-positive, a cura della Consulta del volontariato per i problemi dell'AIDS presso il Ministero della salute, in merito all’assistenza psicologica e alla consulenza specialistica alle persone che hanno effettuato il test HIV.
5 Cfr. art. 12, Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Oviedo il 4 aprile 1997 e Autorizzazione al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata in G.U. n. 65 del 19 marzo 2007, consultabile sul sito: www.garanteprivacy.it -doc. web n. 1389918, la cui efficacia è stata differita con provvedimento del 19 dicembre 2008 pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2009- doc. web n. 1582871.

giovedì 10 dicembre 2009

ISPAC International Conference: Protecting Children from Sexual Offenders in the Information Technology Era, Courmayeur 11-13.12.2009

Conferenza internazionale su

Proteggere i minori dagli abusi sessuali
nell'era delle tecnologie dell'informazione

promossa da


International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations
Crime Prevention and Criminal Justice Programme-ISPAC
Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale-CNPDS
Fondazione Courmayeur
in cooperazione con
United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, Vienna

Il prossimo 11-13 dicembre 2009 sarò a Courmayeur-Mont Blanc, dove sono stato invitato a partecipare, presso l'Hotel Pavillon, al convegno internazionale, organizzato e promosso dall'International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice ProgrammeI-ISPAC, dal CNPDS (Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), e dalla Fondazione Courmayeur, in cooperazione con lo United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC di Vienna su "Proteggere i minori dagli abusi sessuali nell'era delle tecnologie dell'informazione".
Nell'ambito del Workshop B su "Lo stato della ricerca scientifica e della formazione del personale delle forze dell'ordine", terrò una relazione in lingua inglese su "Why viewing child pornography images should be not criminal".
Al convegno parteciperanno autorevoli esperti italiani e stranieri, rappresentanti del mondo accademico , delle autorità di law enforcement e delle istituzioni europee ed internazionali, che da anni si occupano della lotta alla pedopornografia on-line.
Il programma della conferenza è disponibile sul sito del CNPDS e della Fondazione Courmayeur.

venerdì 20 novembre 2009

Conferenza "La represssione dei crimini internazionali tra diritto internazionale ed ordinamenti interni", Verona, 27 novembre 2009

La repressione dei crimini internazionali tra
diritto internazionale ed ordinamenti interni


Venerdì, 27 novembre 2009
9.30 - 17.30
Aula B. Cipolla
Facoltà di Giurisprudenza
Via Montanari, 9 - Verona

Dottorato di Ricerca in
"Diritto ed economia dell'impresa.
Discipline interne ed internazionali".
Evento promosso nell’ambito del programma delle attività formative per l’a.a. 2008-2009


SESSIONE I (9.30-13.00)
L’ ATTIVITÀ DELLE GIURISDIZIONI PENALI INTERNAZIONALI

Saluti del Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Prof. Stefano Troiano

Saluti del Delegato del Consiglio dell’Ordine
Avv. Paolo Pellicini

Presiede ed introduce:
Prof. Lorenzo Picotti - Coordinatore del Dottorato di ricerca - Università di Verona

Relazioni:

Prof. Mauro Politi - Università di Trento
Le attività della Corte penale internazionale

Dr. Cuno Tarfusser - Giudice della Corte penale internazionale
Il ruolo del giudice nella fase Pre-Trial innanzi alla Corte penale internazionale

Prof. Rosaria Sicurella - Università di Catania
Il principio di colpevolezza nello Statuto della Corte penale internazionale

Dr. Riccardo Borsari - Università di Padova
I crimini contro l’umanità ed il genocidio nella giurisprudenza

Discussione e pausa pranzo


SESSIONE II (14.30-17.30)
I CRIMINI INTERNAZIONALI E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI

Presiede ed introduce:
Prof. Lorenzo Picotti - Coordinatore del Dottorato di ricerca - Università di Verona

Relazioni:
Prof. Attila Tanzi - Università di Bologna
L'immunità dello Stato dalla giurisdizione nei processi per crimini internazionali

Prof. Patricia Laurenzo - Università di Malaga, Spagna
Il principio di giurisdizione universale come strumento sussidiario per la persecuzione
dei crimini internazionali. L’esperienza spagnola

Cons. Dr. Bartolomeo Costantini - Sostituto procuratore generale, Corte d’Appello di Trento
La repressione dei crimini di guerra nella legislazione italiana

Prof.ssa inc. Micaela Frulli - Università di Firenze
Il divieto di tortura nell'ordinamento italiano: un’applicazione frammentaria

Discussione e conclusioni


COMITATO ORGANIZZATORE
Prof. Lorenzo Picotti
Dr. Enrico Milano
Dr. Roberto Flor
Dr. Ivan Salvadori

INFORMAZIONI E CONTATTI
Dipartimento di Studi Giuridici
Università di Verona
Via Montanari, 9 - 37122 Verona, Italia
Tel. +39 045 8028805
Fax + 39 045 8028870
Email: segreteria.dsg@univr.it

lunedì 2 novembre 2009

IVa Edizione Premio Internazionale Silvia Sandano- convegno internazionale di studi su "Democrazia ed autoritarismo nel diritto penale"

Il prossimo 6 novembre sarò a Roma per partecipare, nell'ambito della IVa edizione del Premio Internazionale Silvia Sandano, al convegno internazionale di studi su "Democrazia ed autoritarismo nel diritto penale. A vent'anni dalla caduta del Muro di Berlino", che si terrà presso l'Aula Giulio Cesare, Campidoglio Comune di Roma. In occasione del convegno verrà conferito al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin, Professore emerito della Ludwig-Maximilians Universitaet Muenchen, il premio internazionale Silvia Sandano.

La presentazione della IVa Edizione del Premio Internazionale Silvia Sandano ed il programma del convegno, al quale parteciperanno illustri professori italiani, spagnoli e tedeschi, è disponibile sotto ed anche sul sito dell'Associazione:


IVa Edizione
Premio Internazionale
Silvia Sandano

Il Premio Internazionale Silvia Sandano viene assegnato ogni anno ad un giurista che si sia
particolarmente distinto per il contributo reso a sostegno dei diritti fondamentali della persona, per l’affermazione del valore supremo della legalità e per la tutela della dignità di ogni individuo senza alcuna distinzione di credo religioso, sesso, etnia, lingua, opinione politica, condizione economica e sociale.


Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Con il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e del Ministero della Gioventù

Democrazia e autoritarismo nel diritto penale.
A vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino


Roma 6 Novembre 2009
9,30 - 18,00
Aula Giulio Cesare
Campidoglio Comune di Roma

Sessione Mattutina

Il diritto penale dalla dittatura alla democrazia
Presiede: Prof. Avv. Gilberto Lozzi
Ordinario di Diritto processuale penale- Sapienza Università di Roma
Presidente Onorario Associazione Silvia Sandano

9,30: Indirizzi di saluto
Dott. Sergio Gallo
Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma

Prof. Mario Caravale

Preside della Facoltà di Giurisprudenza Sapienza Università di Roma

Dott.ssa Simone Maassen-Krupke

Capo Ufficio Legale e Consolare- Ambasciata della Repubblica Federale di Germania

10,00: Relazione introduttiva

Prof. Carlo Fiore
Emerito di Diritto penale- Università di Napoli Federico II

10,30: Laudatio del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin

Prof. Sergio Moccia
Ordinario di Diritto penale- Università di Napoli Federico II

11,00: Lectio Magistralis:

Dalla dittatura alla democrazia. Tendenze evolutive del diritto penale e processuale penale tedesco
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin
Emerito di Diritto penale- Università di Monaco di Baviera

12,00: Consegna del Premio Internazionale

Silvia Sandano 2009 al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin

Sessione Pomeridiana
Elementi autoritari negli odierni sistemi penali democratici
Presiede: Prof. Avv. Alfonso Maria Stile
Ordinario di Diritto penale- Sapienza Università di Roma
Presidente Comitato Scientifico Associazione Silvia Sandano

14,30: Siamo sulla strada di un ‘diritto penale del nemico’?
Prof. Dr. Dr. h.c. Winfried Hassemer
Emerito di Diritto penale- Università di Francoforte; già Vicepresidente della Corte costituzionale tedesca

15,00: Evoluzione politica e involuzione del diritto penale

Prof. Dr. Santiago Mir Puig
Ordinario di Diritto penale- Università di Barcellona

15,30: Aspetti problematici
del rapporto tra diritto penale e democrazia
Prof. Giovanni Fiandaca
Ordinario di Diritto penale- Università di Palermo

16,00: Assegnazione della borsa di studio
“Silvia Sandano 2009”
Coffee break

16,30: Nuove forme di signoria pubblica e diritto penale
Prof. Avv. Filippo Sgubbi
Ordinario di Diritto penale- Università di Bologna

17,00: Legittimazione democratica versus fondamento autoritario: due paradigmi di diritto penale
Prof. Avv. Carlo Enrico Paliero
Ordinario di Diritto penale- Università Statale di Milano

17,30: Interventi

18,00: Conclusioni
Prof. Avv. Alfonso Maria Stile